Art. 8.

      1. Il secondo comma dell'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

          «Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono, l'esercizio della potestà è regolato ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 155 a 155-sexies. Il giudice,

 

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nell'interesse del figlio, può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore».